LOCATORI - DISCUSSO LO SCONTO IRPEF
Per coloro che avevano concesso in uso gratuito il proprio appartamento ad uno dei suoi familiari, pagando peraltro anche il canone di locazione per un'altra abitazione in cui risiedevano abitualmente, hanno ricevuto dal Fisco degli avvisi, il quale non riconosce la detrazione Irpef sui canoni locativi indicati nel mod. 730/2011, perché secondo l'amministrazione finanziaria, è incompatibile con la fruizione delle detrazioni previste nel TUIR, il quale riconosce ai titolari dei contratti locativi di immobili adibiti ad abitazione principale, una detrazione di 300,00 se il complessivo reddito non supera gli 15.500,00, e si riduce ad 150,00 se esso è compreso tra gli 15.500,00 agli 31.000,00.
Per poter usufruire della detrazione le condizioni sono due : che il contratto di locazione sia redatto ai sensi della L. 431/1998; e che il contribuente adibirà come abitazione principale l'immobile locato. Qualora il contribuente continui a risiedere nella casa di proprietà pur avendo in locazione un'altra abitazione, non potrà usufruire delle detrazioni d'imposta previste dall'art. 16.
